Art. 3.

      1. Il danneggiato a seguito di prestazioni sanitarie ricevute in strutture per le quali, ai sensi della presente legge, vi è l'obbligo dell'assicurazione obbligatoria, ha azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell'assicuratore, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione.
      2. La domanda di risarcimento presentata ai sensi del comma 1, inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, deve essere corredata da idonea documentazione medica.

 

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